Statuto

 

 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ WITNESS JOURNAL”

DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1) Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Witness Journal”.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
Art. 2) L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano (MI). L’Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente Statuto e con semplice delibera di assemblea.

FINALITÀ E OGGETTO
Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione è apartitica e aconfessionale e ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti.
L’Associazione opera con l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura fotografica, dell’informazione e delle arti visive attraverso l’educazione, la formazione e il dibattito a livello nazionale e internazionale. Si pone inoltre il duplice obiettivo di informare su temi sociali, locali e globali, e di dare visibilità a lavori fotografici, video e giornalistici che sono in linea con i principi associativi attraverso la pubblicazione della rivista Witness Journal e gli altri canali di comunicazione ad essa legati. Infine, promuove la fotografia, il giornalismo e il video come strumenti di conoscenza, indagine e cambiamento, oltre che come mezzi di integrazione, socializzazione, partecipazione e condivisione attraverso un uso critico e consapevole dei media.
Art. 4) L’Associazione intende operare nei settori della comunicazione e dell’informazione, della formazione e dell’editoria, in campo fotografico, video e radiofonico, realizzando attività di utilità sociale quali:
– la sensibilizzazione su temi di attualità e cultura, anche attraverso la pubblicazione della rivista Witness Journal;
– l’ideazione e la conduzione di workshop di utilità collettiva e sociale;
– la realizzazione di libri e pubblicazioni;
– l’organizzazione di festival, mostre, incontri.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali, associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

DURATA
Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI
Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Le organizzazioni pubbliche e/o private possono partecipare nella persona di un loro rappresentante.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire la continuità del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. All’atto di ammissione all’Associazione, il nuovo socio è tenuto a versare all’Associazione una quota di iscrizione nella misura e con le modalità fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto.
Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita (neanche in caso di perdita della qualità di socio). Le quote, inoltre, non sono trasmissibili né rivalutabili. I soci che non avranno versato la quota annuale entro il termine stabilito saranno considerati decaduti dall’Associazione.
Art. 10) Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione dell’eventuale tessera sociale ed hanno effetto immediato.
L’espulsione è prevista quando il socio:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) si renda moroso;
d) ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione.
L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata al socio interessato. La disciplina della procedura di esclusione del socio prevede il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia.
Art. 11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci,
il Consiglio Direttivo,
il Presidente,
il Vice Presidente,
il Segretario,
il Tesoriere.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta, diretta o per via telematica, o pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto (anche online).
Art. 17) All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti.

IN SEDE ORDINARIA:
– approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
– eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:
– deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
– deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza, da una persona designata dall’Assemblea, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci dopo l’approvazione con l’esposizione nella sede dell’Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
– la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
– la delibera sull’ammissione di nuovi soci e sulle dimissioni ed esplusioni dei soci;
– le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
– le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
– le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
– la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
– la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
– la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
la fissazione delle quote sociali;
– la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
– la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
– ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario, senza formalità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate per via telematica con indicazione dell’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE
Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 30) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
– contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
– proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 31) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 32) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

SCIOGLIMENTO
Art. 33) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche il/i liquidatore/i. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI
Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.